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Aprire un Centro Musicale Multisala: limiti di legge sulle emissioni ed immissioni sonore

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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

Con l’introduzione della Legge 447/95, è stato finalmente dato, un preciso inquadramento legislativo alle importanti problematiche dell’inquinamento acustico ambientale e degli ambienti abitativi ed è stata introdotta la figura professionale del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, quale soggetto abilitato alla esecuzione delle misurazioni di rumore.

NORMATIVA IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

Riportiamo di seguito alcuni stralci fondamentali della LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che possono essere di aiuto per comprendere le modalità con cui la legislazione italiana affronta la problematica del rumore e per capire quali siano le condizioni in cui si può ragionevolmente parlare di inquinamento acustico.

Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomi e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

LIMITI DI RUMORE DA RISPETTARE, IN CASO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MUSICALE MULTISALA

Con il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), si è data una esatta quantificazione numerica ai sopra citati valori limite (assoluti e differenziali), prevedendo inoltre una suddivisione del territorio comunale, in aree omogenee.

Tabella A: Classificazione del territorio comunale:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorioDiurno (06.00-22.00)Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette4535
II aree prevalentemente residenziali5040
III aree di tipo misto5545
IV aree di intensa attività umana6050
V aree prevalentemente industriali6555
VI aree esclusivamente industriali6565


Tabella C: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)
Classi di destinazione d'uso del territorioDiurno (06.00-22.00)Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette5040
II aree prevalentemente residenziali5545
III aree di tipo misto6050
IV aree di intensa attività umana6555
V aree prevalentemente industriali7060
VI aree esclusivamente industriali7070


Tabella D: Valori di qualità - Leq in dB (A)
Classi di destinazione d'uso del territorioDiurno (06.00-22.00)Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette4737
II aree prevalentemente residenziali5242
III aree di tipo misto5747
IV aree di intensa attività umana6252
V aree prevalentemente industriali6757
VI aree esclusivamente industriali7070


Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Articolo scritto da Maurizio Spertino, Tecnico Competente in Acustica Ambientale presso la società Ecotech Pro S.r.l., Sistemi di Insonorizzazione Musicale ed Acustica Applicata